TFR
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
quali le scelte da fare?
LA SCELTA
Gentile lavoratore, a partire dal 1 gennaio 2007 e fino al 30 giugno 2007 si apre un intervallo di
tempo in cui si è chiamati a esprimere una scelta sulla destinazione del TFR (trattamento di fine
rapporto) che maturerà dal 1 gennaio 2007. Più precisamente deve scegliere se destinare il TFR
ad una forma di previdenza complementare oppure mantenerlo sotto la forma attuale.
I MOTIVI DI QUESTA SCELTA
I motivi di questa scelta che deve effettuare, nascono dalla riforma della previdenza obbligatoria (la
pensione pubblica gestita dell’INPS) varata nel 1995 che ha modificato la modalità di calcolo della
pensione portandola dal modello retributivo1 a quello contributivo2.
Questa modifica, resasi necessaria per riportare in equilibrio il sistema di previdenza pubblica ha
comportato la riduzione del rapporto tra pensione pubblica ed ultimo stipendio percepito3. Se,
infatti, chi attualmente va in pensione, può pensare di percepire una pensione pari a circa il 70%80%
del suo ultimo stipendio, la situazione si presenta drammaticamente differente per chi vi
andrà tra 20 o 30 anni. Quest’ultimo lavoratore vedrà diminuire il tasso di sostituzione ad un valore
compreso tra il 40% ed il 60%, trovandosi così una drastica diminuzione di reddito nel passaggio
da lavoratore a pensionato.
Da un studio effettuato nel 2004 dalla Ragioneria generale di Stato per conto del Ministero
dell’Economia risultano le seguenti ipotesi di tasso di sostituzione per i dipendenti privati che
avranno effettuato 35 anni di contribuzione al momento del pensionamento.
ANNI 2003 2010 2030 2040 2050
Età al pensionamento
65 anni 68,4 67,6 55,8 53,4 53,4
57 anni 68,4 67,6 53,4 45,0 42,9
Come evidenziato, il processo di riduzione del tasso di sostituzione è stato previsto in un arco
temporale medio-lungo, tuttavia è urgente affrontare da subito il problema per non ritrovarselo al
momento del pensionamento, quando ormai non vi è più il tempo per porvi rimedio.
Ora, sia il precedente governo di centro-destra, che ha varato la riforma della previdenza
complementare, sia l’attuale governo di centro-sinistra, che ha anticipato di un anno l’entrata in
vigore delle riforma, sia le parti sociali, ovvero le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori,
hanno concordato sull’importanza di affiancare alla previdenza obbligatoria pubblica, un sistema di
previdenza complementare privata che consenta di integrare la pensione pubblica per riportare il
tasso di sostituzione a livelli accettabili.
La previdenza complementare diviene quindi lo strumento per non rischiare di trovarsi in un’età
avanzata con un reddito che si potrebbe collocare in una fascia medio-bassa. Nell’ambito di questa
funzione, occorre prevedere una contribuzione che va ad aggiungersi a quella, già purtroppo
abbastanza gravosa del sistema pubblico.
In questo senso il governo e le parti sociali hanno ritenuto che, per finanziare il sistema della
previdenza complementare, sia importante utilizzare quanto viene accantonato in azienda ogni
anno come retribuzione differita, ovvero la quota annua di accantonamento del trattamento di fine
rapporto.
Un altro punto importante su cui tutte le parti hanno concordato è la libera scelta da parte del
lavoratore se destinare il proprio TFR alla previdenza complementare oppure non farlo.
1 basato su una percentuale, calcolata in base agli anni di lavoro effettuato, della media degli ultimi stipendi
percepiti
2 calcolato sull’ammontare dei contributi versati, rivalutati in base all’andamento del PIL, prodotto interno
lordo, e convertito in una rendita vitalizia tramite un coefficiente di trasformazione che esprime la vita
media residua all’età del pensionamento.
3 questo rapporto viene definito come “tasso di sostituzione”
CHI DEVE SCEGLIERE
Tutti i lavoratori con un contratto di lavoro dipendente devono effettuare la loro scelta, ma per
quanto si è detto sopra, la scelta è importante soprattutto per i giovani, ovvero coloro che sono
entrati nel mondo del lavoro da poco tempo.
Il fenomeno della riduzione della pensione pubblica colpirà infatti in modo particolare chi ha da
poco iniziato a lavorare ma, dall’altra parte, è proprio chi ha un orizzonte temporale molto lungo
davanti a sé che ha la possibilità di affrontare il problema, provvedendo per tempo ad accumulare
il capitale necessario per costituirsi una rendita integrativa.
COSA E COME SCEGLIERE
La scelta che si prospetta davanti a lei, per quanto possa apparire complessa, in realtà è semplice.
Le sarà sufficiente rispondere alle domande che seguono per percorrere un cammino di
orientamento che ti consentirà di scoprire quale è la scelta che deve fare 4:
A) E’ GIÀ ISCRITTO A UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE?
Le forme pensionistiche complementari a cui ci si riferisce sono quelle determinate dal D.lgs. n.
252/05, quindi i fondi pensione negoziali (es. Previmoda, Cometa, ecc.) e quelli aperti e alcuni
tipi di polizze assicurative (PIP piani individuali previdenziali). Non rientrano tra le forme
previste di previdenza complementare e non devono essere quindi prese in considerazione
altre forme di risparmio, quali: i fondi comuni di investimento, i piani di accumulo (PAC) o
polizze vita di risparmio.
B) HA INIZIATO A LAVORARE PER LA PRIMA VOLTA ENTRO IL 28 APRILE 1993?
La data da considerare è quella di quando ha iniziato a lavorare, sia come dipendente che
in altra forma (artigiano, commerciante, ecc), e ha iniziato a pagare contributi ad un istituto di
previdenza obbligatoria, ad esempio INPS, Enasarco, INPDAP, Casse obbligatorie di
Previdenza varie, ecc.
Il 28 aprile 1993 costituisce, ai fini della previdenza complementare e quindi dell’utilizzo del
TFR, un vero e proprio spartiacque tra chi ha iniziato a lavorare entro o dopo tale data con
rilevanti effetti di trattamento. In questa data è stata approvata la legge (n. 124) che, per la
prima volta, ha definito i principi fondamentali della previdenza complementare intesa come
integrazione di quella pubblica.
I legislatori che nel tempo si sono succeduti hanno ritenuto, in via ovviamente semplificativa,
che chi ha iniziato a lavorare prima del 28/4/1993 abbia bisogno della previdenza
complementare in misura inferiore, perché ancora legato ad un modello retributivo di pensione
pubblica (con un tasso di sostituzione più alto), rispetto a chi ha iniziato a lavorare dopo e
pertanto ricade interamente nel metodo contributivo (con un tasso di sostituzione più basso).
Chi ha iniziato a lavorare dopo tale data, se vorrà versare ad un fondo, dovrà quindi destinare
più risorse alla previdenza complementare versando obbligatoriamente tutto il TFR maturando
ai fondi pensione, mentre chi ha iniziato a lavorare entro il 28 aprile 1993 può decidere di
destinare anche solo una quota del proprio TFR.
In base alle risposte fornite alle domande sopra esposte, di seguito puoi trovare le indicazioni per
effettuare la tua scelta:
1) SE E’ GIÀ ISCRITTO a un fondo pensione e:
a) STA’ GIÀ VERSANDO IL 100% DEL TFR perché è un iscritto di prima occupazione post
aprile 1993, allora non deve fare nulla;
b) STA’ VERSANDO MA NON IL 100% DEL TFR, allora deve decidere cosa fare della quota
di TFR residuo, ovvero che ancora non versa al fondo pensione:
4 In fondo al comunicato sono allegati 2 schemi che riportano, in modo grafico, quanto qui è descritto a
parole.
i) lo destini al fondo pensione a cui sei iscritto, scegliendo anche, se il regolamento del
fondo lo consente, in quale comparto investirlo; compili quindi l’apposito modulo
predisposto dal fondo e lo consegni all’ufficio del personale;
ii) decide di tenerlo in azienda; informi quindi l’ufficio del personale (tramite apposito
modulo);
iii) se non decide niente entro il 30 giugno 2007, il TFR non ancora destinato al fondo
pensione, verrà versato al fondo a cui è già iscritto, nel comparto garantito, se il fondo
non dispone diversamente.
2) SE NON E’ ANCORA ISCRITTO a un fondo pensione e :
a) SE E’ INTENZIONATO AD ADERIRE, sia che lo voglia fare contribuendo con il solo TFR
oppure che voglia versare anche un suo contributo calcolato in % sul proprio stipendio
(l’azienda quindi verserà quanto di propria competenza in misura paritetica), allora le
consigliamo di informarsi accuratamente e di scegliere a quale fondo aderire. Dopo aver
compilato il modulo di adesione al fondo pensione prescelto, ne deve consegnare una
copia all’ufficio del personale, in modo che possano essere effettuate le dovute trattenute e
vengano versate al fondo prescelto.
b) NON VUOLE VERSARE IL TUO TFR AD UN FONDO PENSIONE, allora comunichi
all’ufficio del personale (sul modello predisposto) la sua intenzione entro il 30 giugno 2007;
c) NON PRENDE NESSUNA DECISIONE (il silenzio-assenso), allora deve sapere che
entro il 31 maggio 2007 le verrà sollecitato di fare una scelta e le verrà comunicato, se
non effettuerà una scelta, a quali fondi verrà versato il 100% del TFR che maturerà dal 1
luglio 20075; ma avrà ancora tempo fino al 30 giugno 2007 per decidere cosa fare,
trascorsa tale data, se ancora non avrà espresso alcuna scelta, il suo TFR andrà al 100%
nel fondo pensione che le è stato indicato.
LA SCELTA È IRREVERSIBILE?
Anche dopo il 30 giugno 2007, in ogni momento agli aderenti è consentito effettuare variazioni
in aumento della percentuale di TFR versata al Fondo (ovviamente se inferiore al 100%).
Anche chi, nei 6 mesi di tempo per effettuare la scelta, decide di lasciare il proprio TFR in azienda,
può, in ogni momento successivo, modificare il proprio orientamento e decidere di versare il TFR
maturando ad un fondo pensione.
Viceversa, una volta destinato una parte o tutta la quota annua di TFR ad un fondo
pensione, non è possibile ritornare sulle proprie decisioni e decidere di non contribuire più al
fondo per tenere tutto il TFR in azienda. Mentre qualora abbia scelto di versare oltre il T.F.R.,
anche della contribuzione volontaria e decida di sospendere la contribuzione volontaria, cadrà
l’obbligo per l’azienda di versare il proprio contributo, ma il TRF continuerà ad essere versato al
fondo.
L’INPS IN TUTTO QUESTO COSA FA?
A questo punto vediamo quali compiti ha l’INPS e come potrebbero influire sulle sue scelte:
1) l’INPS continua innanzitutto a svolgere la propria funzione primaria di gestione ed erogazione
della pensione pubblica; sotto questo aspetto il quadro normativo è immutato;
2) in secondo luogo raccoglie e gestisce, secondo le norme previste dalla previdenza
complementare (D. Lgs. 252/05) e non quelle della previdenza pubblica, le quote annue di TFR
di chi, entro i 6 mesi previsti, non ha effettuato nessuna scelta circa la destinazione del proprio
TFR e non ha un fondo pensione di riferimento (nessun fondo di categoria o territoriale o
5 Chi decide in quale fondo va il TFR in questo caso? La legge prevede che, in assenza di una scelta attiva
da parte del lavoratore, il TFR non ancora destinato a previdenza complementare vada nel fondo pensione
di categoria e/o territoriale, salvo che in azienda non vi sia un accordo collettivo che preveda uno specifico
fondo pensione di destinazione.
Nel caso in cui nella stessa azienda siano presenti due o più fondi, il TFR di chi al 30/6/2006 non ha
effettuato scelte, confluirà nel fondo in cui maggiore è il numero di iscritti dell’azienda.
accordi aziendali). Nelle intenzioni del legislatore questa è solo una gestione transitoria per
consentire al lavoratore, che si trova in queste condizioni, di beneficiare di una gestione
finanziaria professionale durante il tempo in cui prenderà una decisione diversa;
3) infine, secondo le norme introdotte dalla legge finanziaria per il 2007, nelle aziende che hanno
almeno 50 addetti, il TFR che matura a partire dal 1 gennaio 2007 e non è destinato alla
previdenza complementare, non rimarrà presso le aziende ma dovrà essere versato
mensilmente all’INPS presso uno speciale conto aperto presso il Ministero del Tesoro, al fine di
essere utilizzato per investimenti pubblici. In tal caso il lavoratore che avrà il diritto di percepire
il proprio TFR, per anticipo o cessazione del rapporto di lavoro, farà domanda presso l’azienda
che inoltrerà la richiesta all’INPS che provvederà a liquidare la posizione maturata. Il TFR
maturato in azienda fino al 31 dicembre 2006 e quello che maturerà dal 1 gennaio 2007 nelle
aziende con meno di 50 addetti continuerà ad essere gestito direttamente dall’azienda se si
desidererà di conservarlo in azienda.
Vi segnaliamo infine il sito ad hoc istituito dal Governo www.tfr.gov.it, dove potrete raccogliere
ulteriori informazioni in merito alla riforma della previdenza complementare che è entrata in vigore
il 1° gennaio, che vi potranno essere di ausilio nell’effettuare questa scelta.
Importante
Le scelte esplicite devono essere operate attraverso una dichiarazione scritta indirizzata
all’azienda (vedere allegato)
Riassumendo…. cosa può fare?
Versa già il TFR ?
NO (ho iniziato a lavorare e a versare i
contributi ad un ente previdenziale prima
del 28/04/1993)
1. posso versare il TFR ad un fondo nella
misura del 100% o una % inferiore
2. posso lasciare il TFR in azienda
NO (ho iniziato a lavorare e a versare i
contributi ad un ente previdenziale dopo il
28/04/1993)
1. posso versare tutto il TFR ad un fondo
2. posso lasciare il TFR in azienda
SI, verso già in parte
1. posso versare tutto il TFR al fondo già
prescelto
2. posso lasciare il TFR residuo in azienda
SI, verso già tutto il TFR Non devo fare nulla, il mio TFR continuerà
ad essere versato al fondo già prescelto
Modulo da consegnare al datore
Ulteriori info sul sito del Governo
Un ringraziamento al sito della F.I.Cuochi per la documentazione





















